Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Adempimento

01 Luglio 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ¿ dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Societ¿i persone ed equiparate 2024, REDDITI SC- Societ¿i capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attivit¿conomiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit¿iscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonch¿uelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a societ¿associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit¿roduttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalit¿elematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purch¿on utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

Codici Tributo:

  • 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
Contribuente