Scadenze del 03-06-2025 raggruppate per Adempimento
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
Adempimento: Comunicazioni
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2025, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
Adempimento: Imposta di registro
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/05/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2025.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Adempimento: Iva
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Adempimento: Iva
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
Adempimento: altro
Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)
Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
Adempimento: Imposta di bollo
Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Superbollo: versamento
Adempimento: addizionali
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione